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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.048.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
5.048.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, gli acconti dette imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delta legge di conversione del presente decreto, possono essere versati in unica soluzione alla scadenza del termine previsto per il versamento della seconda rata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni senza alcuna sanzione aggiuntiva.