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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.018.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
5.018.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti, crescente nel triennio, nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al comma 1 entreranno a regime a partire dal 2012".
2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 250 milioni di euro».