Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Presunzioni semplici).
1. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».