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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.13.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.13.
riammesso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998 n. 192, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: in ogni caso, il pagamento dei fornitori deve essere effettuato inderogabilmente entro sessanta giorni dal momento dell'avvenuta esecuzione o consegna di quanto ordinato, eccezione fatta per eventuale non conformità, anche qualitativa, che deve essere formalmente contestata dal committente al fornitore entro quindici giorni dalla consegna. Nei casi di cui al periodo precedente sono considerate nulle eventuali pattuizioni difformi tra le parti in ordine ai termini di pagamento.