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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.05.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno mensile di invalidità e la pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30, marzo 1971 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni sono aumentati nella misura del 20 per cento.

Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, e dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 300 milioni di euro.