Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266).
1. Al comma 2, dell'articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: di cui al comma 5 aggiungere il seguente periodo: In presenza di piani aziendali deliberati dai competenti organi amministrativi finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione di processo e/o di prodotto nonché di internazionalizzazione commerciale e/o produttiva la durata del contributo è elevata a ventiquattro mesi.