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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.019.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
4.019.
riammesso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riduzione dell'acconto IRPEF, IRES ed IRAP).

1. La misura del primo acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni è ridotta di 20 punti percentuali. È conseguentemente incrementata di 20 punti percentuali la misura del secondo acconto dovuto dai predetti soggetti per il medesimo periodo di imposta.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 pari a 160 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.