Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Rifinanziamento del fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295).
Per assicurare il sostegno alle esportazioni una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.