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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.40.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.40.
riammesso

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311).

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 362 sostituire le parole «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2009» e sostituire le parole «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche».
2) sostituire il comma 363 con il seguente: «363. La Cassa depositi e prestiti Spa in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362 dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo con una dotazione di 2.000 milioni di euro istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso: «Le amministrazioni pubbliche non statali possono analogamente provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate in un periodo massimo di quindici anni a carico del Fondo da loro stesse istituito nonché a decorrere dal 2006 alla corresponsione degli oneri di gestione».
4) al comma 365 sostituire le parole «sono stabilite» con le seguenti «sono stabilite o integrate» e aggiungere in fine il seguente capoverso: «I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici».
5) sostituire il comma 366 con il seguente: «366. Agli oneri di cui al comma 364 valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5».