stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.07.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Tutela dei creditori di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.).

1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrate ai sensi del comma 1, nei confronti delle imprese creditrici della società Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A. e delle società dalla medesima controllate, ammesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla procedura di amministrazione straordinaria per le quali opera la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati, sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte gravanti sul reddito e sul patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo.
2. La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano da documentazione avente data certa ed asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici. La sospensione del pagamento delle imprese avrà la stessa durata della sospensione del pagamento dei debiti e comunque non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre del 2009».
Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per l'anno 2009.