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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.015.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.015.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Reti di imprese).

1. Le reti di imprese sono aggregazioni stabili in forma contrattuale di sistemi produttivi coesi nello sviluppo unitario di azioni comuni. Nelle forme contrattuali di aggregazione sono definiti gli obiettivi perseguiti, per la promozione, l'innovazione e lo sviluppo di sistemi produttivi integrati funzionalmente o territorialmente e per il rafforzamento dell'organizzazione produttiva di sistemi di piccole e medie imprese, dell'integrazione per filiera, dello scambio e diffusione delle tecnologie, della creazione di servizi ed attività comuni tra imprese, centri di ricerca ed università.
2. La rete può essere costituita da tre o più imprese. La costituzione della rete di imprese avviene mediante sottoscrizione di contratto. Oggetto del contratto di rete è la realizzazione di attività funzionale allo sviluppo e alla competitività delle imprese appartenenti alla rete. La rete di imprese deve dotarsi di un fondo patrimoniale a cui i membri della rete possono apportare conferimenti in denaro, in natura, know-how. La rete di imprese non può perseguire utili in proprio. I profitti delle attività svolte dalla rete di imprese sono ripartiti tra i partecipanti al rapporto contrattuale di rete. La responsabilità nei confronti dei terzi è in solido e limitata al capitale investito nella rete. Nelle forme contrattuali di aggregazione sono definite la composizione e le modalità di modificazione del collegio dei membri, cui spetta nominare, con maggioranza qualificata, un amministratore delegato, nonché le responsabilità ed i compiti dell'amministratore ed i suoi rapporti con i membri della rete. I membri della rete di imprese restano giuridicamente distinti ed indipendenti nelle attività originarie, conservando libertà imprenditoriale, salve le deleghe previste o consentite dal contratto costitutivo. Le attività sono svolte dalla rete di imprese con il consenso formale dei membri, nei modi previsti nel contratto costitutivo. La rete di imprese può presentarsi sul mercato con un proprio marchio.
3. Il contratto di rete di imprese di cui al comma 2 determina le forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse in funzione del perseguimento degli scopi comuni.
4. Nel contratto costitutivo della rete di imprese, oltre quanto previsto dai precedenti commi, devono essere specificamente indicati:
a) l'oggetto;
b) l'organizzazione della rete;
c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;
d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
e) le cause di scioglimento;
f) la durata.

5. Alle reti di impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.»