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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.011.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
3.011.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Agevolazioni per le imprese minori).

1. Le imprese minori di cui al comma 1, dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, il cui reddito d'impresa in un anno supera di oltre il 10 per cento quello dell'anno precedente possono dedurre (nella dichiarazione dei redditi relativa a tale esercizio) maggiori quote di ammortamento, riferite a beni strumentali nuovi acquisiti e pagati interamente nell'esercizio, fino alla concorrenza di tale eccedenza.»

Conseguentemente gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti in maniera lineare per un importo

pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.