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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.30.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.30.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
b-ter) le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità

immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente del beneficiario nell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge del 22 dicembre 2008, n. 203.