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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
2.010.
ritirato

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazione a favore dei giovani per l'arredo della prima casa di abitazione).

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«b-ter. Le spese sostenute da giovani di età compresa tra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili, per l'arredo dell'unita immobiliare da destinare ad abitazione principale a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale ai sensi di legge, purché tali spese siano relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti e o nei trentasei mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di 10.000 euro, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore della situazione economica equivalente, del beneficiario nell'ambito in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente 41.316,55 euro.
2. All'onere del presente articolo, valutato in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.