Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'intervento di modifica o ripotenziamento degli impianti dl produzione dl energia elettrica esistenti su tutto il territorio nazionale superiori a 300 MW comprende anche la modifica della loro alimentazione con ogni fonte energetica primaria, senza onere di comparazione ambientale fra le stesse fonti.
1-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis si applicano anche alle procedure in corso o non ancora concluse al momento della loro entrata in vigore.