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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.57.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.57.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce la stipula di un apposito Protocollo di intenti con i produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui ai commi da 1 a 5 e i rappresentanti di tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva, ivi compresi i subfornitori. Nel Protocollo sono definiti gli impegni in ordine alle garanzie del mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con cui assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i subfornitori e gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche relativamente ai servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.