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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. All'onere derivante dall'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 40 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinare dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.