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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
1.05.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione e sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale).

1. Al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente stipula appositi Accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di carburanti per autotrazione a minor impatto ambientale, con particolare riferimento al metano, e all'alimentazione elettrica.
2. Per le finalità di cui al precedente comma, è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di impianti di distribuzione di metano per autotrazione o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
3. L'installazione di detti impianti, può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti non eroganti già metano o privi di colonnine elettriche, sia in nuove stazioni di servizio.
4. Saranno ammissibili alle agevolazioni esclusivamente i costi relativi ai macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la piena sicurezza dell'impianto e per l'erogazione del metano, e/o dell'elettricità. Non saranno invece ammissibili i costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
5. Il contributo per ciascun impianto, è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, così come definiti al precedente comma, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, vengono individuate modalità operative e criteri per l'erogazione dei suddetti contributi. I contributi di cui ai commi precedenti non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio, è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di gas metano o gpl, per autotrazione. Con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle presenti disposizioni, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22

dicembre 2008, n. 213, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.