Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a:
a) euro 100.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
b) euro 500.000 per tutti gli altri beneficiari.