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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0213.84.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0213.84.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 56, è aggiunto il seguente:
56-bis. I limiti di importo per l'accesso non devono comunque essere inferiori a:
a) euro 100.000 per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
b) euro 500.000 per tutti gli altri beneficiari.

em. 7.0213.