Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per i prossimi ventiquattro mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i datori di lavoro che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione a zero ore e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, è disposta l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori sia dipendenti che parasubordinati per la diminuita attività lavorativa.