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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0212.23.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0212.23.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«18-bis. A decorrere dall'anno 2008 è concesso all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con vincolo di destinazione all'Istituto per la riabilitazione e la formazione (I.R.F.A.), un contributo annuo pari al 2,5 per cento del gettito complessivo dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
18-ter. L'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1.
18-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 18-bis, si provvede mediante riduzione della quota dell'addizionale istituita a norma dell'articolo 181 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, attribuita all'INAIL ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, emanato in applicazione dell'articolo 1-decies della legge 21 ottobre 1978, n. 641».

em. 7.0212.