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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0212.22.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0212.22.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi «Adattabilità/Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.
18-ter. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al comma 18-bis e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
18-quater. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo Governo/Regioni/Provincie Autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 - Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Provincie Autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183/1987».

em. 7.0212.