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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.7.0212.10.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.7.0212.10.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito» la cui gestione è demandata alla Cassa Depositi e Prestiti.
8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
8-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di funzionamento dei Fondo di cui al comma 8-bis, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
8-quinquies. Possono accedere al microcredito i lavoratori di cui al comma 8-bis, residenti nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo «Convergenza» che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.
8-sexties. Il microcredito, di cui al comma 8-bis, è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.
8-septies. Alla elargizione del prestito, di cui al comma 8-sexties, gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.
8-octies. I servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti no profit e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle Regioni e con il concorso finanziario delle Fondazioni Bancarie.
8-novies. Le Regioni in cui insistono le Aree di cui al comma 8-quinquies possono concorrere alle finalità di cui al comma 8-bis attraverso il concorso alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 8-septies.
8-decies. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
8-undecies. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 8-bis si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

em. 7.0212.