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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.3.200.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/03/2009  [ apri ]
0.3.200.1.

Subemendamenti all'emendamento 3. 200. dei relatori

All'emendamento 3.200 dei relatori apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere le parole: Al fine di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, per gli anni 2009 e 2010.
b) dopo le parole: le operazioni inserire le seguenti: nel limite massimo di 4 miliardi di euro per il biennio 2009-2010.
c) sostituire le parole: assumere qualsiasi forma, quale quella della con le seguenti: riguardare la;
d) al primo periodo, sopprimere le parole da: e possono essere realizzate fino alla fine del periodo. Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma possono essere altresì destinate alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.
e) sopprimere l'ultimo periodo.
f) dopo il comma 4-
bis inserire il seguente:
4-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziari, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento delle operazioni di cui al comma 4-bis. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse, in via prioritaria privilegiando quelle di garanzia del credito, di consolidamento del debito delle imprese nonché quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

em. 3.200.