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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.102.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2009  [ apri ]
7.102.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.»;
b) al comma 5 è aggiunto all'inizio il seguente periodo: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente.».

3-ter. Al comma l, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6.».

I Relatori