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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.069.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.069.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24).

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: «entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti».