stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.057.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.057.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa e per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67 citato, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica;
2. All'articolo 72, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 11, le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009, 2010 e 2011 nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni». In fine, dopo le parole: «e professori universitari», sono inserite le seguenti: «nonché ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.»;
b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
11-bis. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi, nei casi in cui l'anzianità massima contributiva di 40 anni sia maturata prima della data di entrata in vigore del presente decreto ovvero maturi entro il 31 agosto 2009, il rapporto di lavoro, anche dei soggetti titolari di incarichi di livello dirigenziale generale diversi da quelli di cui agli articoli 5, comma 2, e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, si risolve automaticamente alla data del 31 agosto 2009, salvo che l'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, decida motivatamente di trattenere in servizio il singolo dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dallo stesso in specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, nonché a magistrati, professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. In considerazione delle preminenti esigenze di finanza pubblica, nei casi previsti dal presente comma l'indennità di buonuscita e i trattamenti ad essa assimilabili sono corrisposti successivamente al 1o gennaio 2013.

3. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, disposta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima del 20 marzo 2009, nonché gli effetti dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.