Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzioni).
1. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.