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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.032.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.032.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Svalutazione dei crediti e accantonamento dei rischi su crediti).

1. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)« le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento»;
b) le parole: «nei diciotto esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del nono esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.