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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Studi di settore).

1. Gli accertamenti relativi alle dichiarazione dei redditi per gli anni d'imposta 2008 e 2009 sono effettuati sulla base degli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate effettui gli accertamenti unicamente sulla base degli studi di settore, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 546/92, non può iscrivere a ruolo la maggiore imposta dovuta.