Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per investimenti).
1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti.