Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Domande di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto).
1. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1o aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro».