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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0202.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.0202.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salato o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

Il Governo