Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Sottrazione di fondi alle procedure esecutive per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare).
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-bis, è inserito il seguente:
294-ter. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».