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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.017.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.017.
inammissibile

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incremento degli assegni al nucleo familiare).

1. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009.