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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.016.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
7.016.
inammissibile

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patto di stabilità).

1. Agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008 è consentito di effettuare per l'anno in corso i pagamenti a residui concernenti impegni di spesa per investimenti regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del TUEL di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per un importo pari al 50 per cento dei residui passivi vigenti alla fine del penultimo esercizio finanziario e comunque nei limiti delle disponibilità di cassa dell'ente.
2. L'effettuazione dei pagamenti di cui al comma precedente è subordinata alla stipula di accordi con le imprese beneficiarie volti a garantire un risparmio di spesa rispetto all'impegno originario.
3. Le economie di spesa determinate dal presente articolo sono destinate dall'ente all'abbattimento dello stock di debito dell'ente medesimo. Alternativamente, tali economie sono destinate al fondo regionale per gli ammortizzatori sociali iscritto nel bilancio della regione di pertinenza.
4. Per l'anno 2009 i pagamenti di cui al comma 1 non rientrano nella formazione dei saldi utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.