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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
6.05.
inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Spese per mutui).

1. Dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente:
"5-septies. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti che hanno in essere mutui a tasso fisso la possibilità di rescindere tali contratti e di stipulare nuovi contratti a tasso variabile indicizzato, senza aggravio di spese per la chiusura del contratto a tasso fisso e per l'apertura del contratto a tasso variabile. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni"».