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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.024.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
6.024.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I soggetti di cui al primo comma articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, possono imputare a patrimonio netto le somme a essi già erogate ai sensi di detto comma per destinarle alla concessione di garanzie volte a favorire prioritariamente l'accesso al credito delle imprese di cui all'articolo 4-quinquies Legge n. 228 del 16 luglio 1997, successivamente delle imprese di cui all'articolo 3-quinquies Legge n. 17 del 26 febbraio 2007 e, infine delle altre piccole e medie imprese. Per le finalità del presente comma sono stanziati 20 milioni di Euro per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche nei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario considerato in attuazione del disposto dei commi precedenti».