Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
(Innalzamento del tetto per la compensazione automatica relativa ai crediti d'imposta).
1. Il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro.
2. Il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato per gli anni fiscali 2009 e 2010 a 1.000.000 euro.
3. All'onere di cassa derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo i criteri di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190.