Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto alto stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, in deroga alle disposizioni previste dal comma 33 dell'articolo 1 della legge 244 del 2007, deducono interamente gli interessi passivi dall'imposta sul reddito delle società».
Conseguentemente:
All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 100 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.