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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.044.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
5.044.
inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fatte salve le disposizioni ai commi 253 e 254 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio che hanno registrato nel primo semestre dell'anno 2009 perdite di fatturato pari o superiori al 30 per cento rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, non si applica l'accertamento tramite studi di settore previsto dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni, relativo agli anni d'imposta compresi dal 2004 al 2010».

Conseguentemente:
All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, si provvede, per il 2009, mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.