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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.029.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
5.029.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Rimanenze di magazzino).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Nei negozi dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nei confronti dei quali sono applicabili gli studi di settore, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento, se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata applicando al costo di acquisto sostenuto nell'anno di formazione delle rimanenze i seguenti coefficienti di deprezzamento:
a) 1o anno: 20 per cento del costo;
b) 2o anno: 35 per cento del costo;
c) 3o anno: 50 per cento del costo;
d) 4o anno: 75 per cento del costo;
e) 5o anno: 90 per cento del costo.

5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce «stracci» o donazione a organizzazioni umanitarie.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati"».