Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma 1 le imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono o rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.