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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.08.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
4.08.
inammissibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese).

1. Per favorire processi integrati d'internazionalizzazione da parte delle piccole e medie imprese alle regioni che prevedono contributi a favore dei consorzi monoregionali previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono attribuite quote di risorse statali d'ammontare non superiore alle risorse regionali stanziate, al fine della loro destinazione congiunta alla concessione di tali contributi. L'ammontare delle risorse statali destinate a ciascuna regione è stabilito con decreto annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. I contributi previsti dal comma 1 sono rivolti alla copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi in relazione a progetti, anche pluriennali, per l'internazionalizzazione con il limite massimo annuale di 300.000 euro. I progetti possono riguardare anche piccole e medie imprese non consorziate, purché in numero inferiore a quelle consorziate.
3. I contributi previsti dal comma 1 destinati ai consorzi multiregionali sono concessi dal Ministro dello sviluppo economico. I progetti sono preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico e i contributi possono essere concessi per non più del 50 per cento in via anticipata, fermo in ogni caso l'obbligo di successiva rendicontazione delle spese sostenute.
4. Fermo il trasferimento alle regioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle funzioni relative alla promozione e al sostegno dei consorzi monoregionali, i contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi dal Ministro dello sviluppo economico qualora la regione in cui hanno sede non partecipi al cofinanziamento. Tuttavia in tal caso il limite massimo annuale dei contributi è ridotto a 150.000 euro.
5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni del triennio 2009, 2010 e 2011.