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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.2.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 3.
(Distretti produttivi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e nei due periodi d'imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.

3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
6. Dall'attuazione del presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma l, sostituire le parole: «382 milioni» con le seguenti: «422 milioni» e, dopo la lettera d), inserire la seguente: «e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge del 22 dicembre 2008, n. 203».