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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.19.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.19.
inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«5. Alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, comma 50 lettera f) sostituire il secondo paragrafo del punto 4) con il seguente «d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.300, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525;»;
6. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, e quantificato in 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2009, si provvede tramite utilizzo delle risorse iscritte al fondo di cui al comma 17 dell'articolo 61 del DL 112/2008 convertito con legge 133/2008».