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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.15.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.15.
inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
5. Al fine di garantire l'informazione e la libertà di scelta dei consumatori, l'utilizzo della denominazione «Made in Italy»è concesso, su richiesta, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 2, 3 e 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano.
6. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.
7. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i tre mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione europea, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.