Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Trasferimenti d'azienda e concordato preventivo).
1. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 167 L.F. nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessioni di beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami d'azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.»