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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.06.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.06.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di sostegno per le esportazioni).

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è costituita una sezione speciale cui sono destinate le risorse di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti bancari, concessi anche in divisa estera, di durata non superiore a 18 mesi, concessi a piccole e medie imprese e volti a favorire le esportazioni di merci e servizi e le esecuzioni di lavori, studi e progettazioni a favore dell'estero e la fornitura ad esportatori di merci destinate all'esportazione. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma.
2. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie della sezione di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative di cui al comma 1. In caso di mancata capienza del Fondo si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.