stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.019.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2187

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/03/2009  [ apri ]
3.019.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni per l'affitto).

1. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute negli anni 2009 e 2010 dalle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.
2. Agli oneri di cui al comma 2, valutati pari a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008.